1. Se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con organizzazioni eversive, il tribunale di sorveglianza, nel caso di soggetti condannati per delitti commessi non oltre il 31 dicembre 1989 per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, può disporre, su istanza dell'interessato o del suo difensore, che la pena residua possa essere espiata in regime di