Art. 7.
(Norma transitoria).

      1. Se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con organizzazioni eversive, il tribunale di sorveglianza, nel caso di soggetti condannati per delitti commessi non oltre il 31 dicembre 1989 per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, può disporre, su istanza dell'interessato o del suo difensore, che la pena residua possa essere espiata in regime di

 

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semilibertà. Se il condannato non è ammesso alla semilibertà, può essere ammesso al lavoro esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, senza l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 21.